Ecco quali i nuovi controlli per la messa in sicurezza degli ascensori

17.01.2018

Per tutti i vecchi ascensori installati precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 162/1999 e privi quindi della marcatura europea è previsto l'adeguamento dei requisti di tali impianti.

In particolare si fa riferimento all'Allegato I, punto 1.1.2 - Principi di integrazione della sicurezza del D.Lgs. 17/2010 con verifiche più serrate su:

- precisione di fermata e livellamento tra cabina e piano, al fine di evitare qualunque rischio di inciampo o di impedimento nell'accesso per disabili, e pericoli per la non complanarità fra pianerottolo e piano cabina;

- presenza di illuminazione del locale macchine: la macchina dovrà essere dotata di impianto illuminazione incorporato, per evitare rischi nel suo utilizzo, deve essere progettata e costruita in maniera tale che non vi siano zone d'ombra causa di disturbo o fastidiosi abbagliamenti; inoltre, gli organi interni che devono essere ispezionati e regolati frequentemente, devono essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione, così come le zone di manutenzione.

Si passa poi all'Allegato I, punto 2 - Rischi per la persona al di fuori della cabina, del presente Regolamento, limitatamente a:

- presenza ed efficacia dispositivi di richiusura delle porte di piano con cabina fuori dalla zona di sbloccaggio: gli accessi al piano per ingresso e uscita dalla cabina, devono essere muniti di porte di piano aventi resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni d'uso; nel normale funzionamento, devono essere munite di un dispositivo di interbloccaggio che impedisca:

- il movimento della cabina (attuato in maniera volontaria o meno), se tutte le porte di piano non sono chiuse e bloccate;

- l'apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata e risulta fuori dalla zona di piano prevista.

Si richiama poi l' Allegato I, punto 3 - Rischi per la persona nella cabina, sempre di questo Regolamento, con particolare riferimento alla:

- presenza di porte di cabina: premesso che le cabine degli ascensori devono risultare completamente chiuse da pareti cieche (piano di calpestio e soffitto compresi, ad eccezione delle eventuali aperture di ventilazione e di porte cieche), le porte di accesso devono essere progettate ed installate in maniera tale che la cabina non possa effettuare alcun movimento se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle stesse; è consentito solo il ripristino del livello al piano con porte aperte, a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.

In caso di arresto della cabina fra due livelli di piano, In assenza di protezione del vano stesso o laddove vi sia un rischio caduta fra la cabina e le protezioni del vano, le porte di cabina devono rimanere chiuse e bloccate.

Infine, al punto 4 dell'Allegato 1 - Altri rischi, del presente Regolamento, si fa menzione in particolare a:

- rischio di schiacciamento per porte motorizzate: laddove vi sia la presenza di questa tipologia di porte (siano esse di piano o di cabina o entrambe), queste devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro funzionamento;

- presenza di un dispositivo di comunicazione bidirezionale in caso di intrappolamento in cabina, che consenta il collegamento diretto e permanente con un servizio di pronto intervento (considerando tra l'altro che gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare ed evacuare le persone eventualmente imprigionate in cabina); tali dispositivi dovranno essere progettati ed installati per poter funzionare anche in caso di mancanza di corrente;

- illuminazione della cabina: tutte devono essere dotate di adeguata illuminazione che funzioni durante il normale uso e quando la porta di piano o di cabina è aperta; inoltre, deve essere garantita la presenza della luce di emergenza che entrerà in funzione in assenza di elettricità e per un tempo sufficiente a consentire lo svolgimento di eventuali operazioni di soccorso.

Il D.P.R. riporta poi altri Allegati relativi al contenuto della dichiarazione di conformità UE per gli ascensori e per i suoi componenti di sicurezza, l'elenco dettagliato di questi, le modalità di esame UE per i tipi di ascensori e per i tipi di componenti di sicurezza, l'esame finale degli ascensori, la garanzia della qualità del prodotto, la verifica dell'unità per gli ascensori, i controlli per campione dei componenti di sicurezza.

Qualora i soggetti verificatori riscontrano la non rispondenza degli ascensori o dei componenti ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento vigente al momento della verifica straordinaria, prescrivono gli eventuali interventi di adeguamento in conformità alla normativa e alle norme UNI.

In tal caso, Metaltecna ascensori  può fornire la consulenza necessaria per i suddetti adempimenti tecnici.


Fonte https://www.condominioweb.com/controlli-sulla-sicurezza-degli-ascensori-condominiali-nuove-regole.12446#ixzz54QwS4NcB
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